Inviato esito

Gara #10

Gara europea a procedura aperta finalizzata all'individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, il “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato".

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Informazioni appalto

08/11/2024
Aperta
Servizi
€ 4.999.999,00
BIANCHI ENRICO

Categorie merceologiche

79611 - Servizi di ricerca lavoro

Lotti

Inviato esito
1
B420C5FC52
Qualità prezzo
Gara europea a procedura aperta finalizzata all'individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, il “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato

Gara europea a procedura aperta finalizzata all'individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, il “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato".
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Codice.


€ 4.999.999,00
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€ 4.999.999,00
6 del 27/08/2025
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
11947650153 MANPOWER SRL
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

01
31/01/2025
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Cognome Nome Ruolo
BENEDETTI ROBERTO Presidente
ANGELINI FRANCESCO Membro
LA GIOIA MARCO CIRO Membro

Scadenze

01/12/2024 23:59
10/12/2024 23:59
04/02/2025 15:00

Allegati

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06/11/2024 10:27
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06/11/2024 10:27
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06/11/2024 10:30
101.48 kB

Chiarimenti

08/11/2024 14:46
Quesito #1
Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:

1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
3) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori;
4)In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
5) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
6) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
7) L’attuale fornitore;
8) La fee applicata dall'attuale fornitore.

L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni


28/11/2024 16:31
Risposta

1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione:
Si invita a prendere visione dell’all. 10 (elenco personale utilizzato dagli Uffici speciali).

2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni:
Si invita a prendere visione dell’all. 10 (elenco personale utilizzato dagli Uffici speciali).

3) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori:
Si invita a prendere visione dell’all. 10 (elenco personale utilizzato dagli Uffici speciali).

4)In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato):
Per USRA 3 stabilizzati, tutti con data inizio 1/1/2024 e data trasformazione a TI 2 con data inizio 01/06/2021 ed uno 01/11/2024
Per USRC 5 stabilizzati, 3 con data inizio 1/1/2021, 1 con data inizio 1/1/2023 e 1 con data inizio 3/4/2023 e data trasformazione a TI: 1 con data inizio 1/6/2023, 1 con data inizio 1/7/2023 e 3 con data inizio 1/4/2023

5) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
la media per USRA è di 481 GG se consideriamo i giorni tra la data di inizio e la data di fine missione da contratto (non si considerano le date di cessazione per dimissioni o altro); se consideriamo invece come data di fine missione la reale cessazione dei contratti la media scende a 440 gg la media per USRC è di 692 GG se consideriamo i giorni tra la data di inizio e la data di fine missione da contratto (non si considerano le date di cessazione per dimissioni o altro); se consideriamo invece come data di fine missione la reale cessazione dei contratti la media scende a 595 GG

6) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione:
L’attuale fornitore conferma altresì che tutti i dipendenti ad oggi in somministrazione sono formati ai sensi del dlgs 81/2008.

7) L’attuale fornitore:
L’attuale fornitore è RANDSTAD ITALIA SPA

8) La fee applicata dall'attuale fornitore.
L’attuale FEE applicata è 1,05.



12/11/2024 12:45
Quesito #2
In tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, considerato che i lavoratori somministrati operano presso luoghi di lavoro propri dell’Utilizzatore che, inoltre, ne dirige e controlla l’operato, si chiede cortese conferma che sarà a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente la formazione parte generale, restando a carico dell’Utilizzatore la formazione specifica e l’addestramento, fermo restando che l’eventuale responsabilità connessa agli oneri di informazione, formazione e addestramento in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015) debba ricadere in capo all’Utilizzatore.


29/11/2024 08:36
Risposta
Si conferma.

13/11/2024 15:58
Quesito #3
QUESITO N. 1: Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 6.3, lettera a) del Disciplinare di gara, e precisamente: " Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione della gara di almeno n. 1 servizio analogo alla somministrazione di personale in favore di una pubblica amministrazione di importo minimo pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecento/00) iva esclusa", SI CHIEDE CONFERMA CHE, per partecipare, sia possibile dichiarare un servizio ESEGUITO ANCHE SOLO UN IN UNO DEGLI ULTIMI TRE ANNI (es. servizio eseguito nel SOLO anno 2023 o nel biennio 2022 – 2023), purché di importo pari o superiore ad € 2.500.000,00

QUESITO N. 2: Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 6.3, lettera b) del Disciplinare di gara, e precisamente: " N. 3 servizi analoghi alla somministrazione di personale in favore di pubbliche amministrazioni di importo minimo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ciascuno, iva esclusa nei 3 anni solari antecedenti alla pubblicazione della gara", SI CHIEDE CONFERMA CHE, per partecipare, sia possibile dichiarare servizi ESEGUITI ANCHE SOLO UN IN UNO DEGLI ULTIMI TRE ANNI (es. servizio eseguito nel SOLO anno 2023 o nel biennio 2022 – 2023), purché, ogni singolo servizio, sia di importo pari o superiore ad € € 500.000,00




29/11/2024 08:37
Risposta
Chiarimento n. 1: Si conferma
Chiarimento n. 2: Si conferma

13/11/2024 15:58
Quesito #4
QUESITO N. 1: Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 6.3, lettera a) del Disciplinare di gara, e precisamente: " Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione della gara di almeno n. 1 servizio analogo alla somministrazione di personale in favore di una pubblica amministrazione di importo minimo pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecento/00) iva esclusa", SI CHIEDE CONFERMA CHE, per partecipare, sia possibile dichiarare un servizio ESEGUITO ANCHE SOLO UN IN UNO DEGLI ULTIMI TRE ANNI (es. servizio eseguito nel SOLO anno 2023 o nel biennio 2022 – 2023), purché di importo pari o superiore ad € 2.500.000,00

QUESITO N. 2: Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 6.3, lettera b) del Disciplinare di gara, e precisamente: " N. 3 servizi analoghi alla somministrazione di personale in favore di pubbliche amministrazioni di importo minimo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ciascuno, iva esclusa nei 3 anni solari antecedenti alla pubblicazione della gara", SI CHIEDE CONFERMA CHE, per partecipare, sia possibile dichiarare servizi ESEGUITI ANCHE SOLO UN IN UNO DEGLI ULTIMI TRE ANNI (es. servizio eseguito nel SOLO anno 2023 o nel biennio 2022 – 2023), purché, ogni singolo servizio, sia di importo pari o superiore ad € € 500.000,00




29/11/2024 08:38
Risposta
Chiarimento n. 1: Si conferma
Chiarimento n. 2: Si conferma

13/11/2024 16:01
Quesito #5
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 6.3, lettere a) e b) del Disciplinare di gara (Esecuzione servizi analoghi alla somministrazione di personale in favore di pubbliche amministrazioni), SI CHIEDE CONFERMA CHE possano essere ricomprese, tra le Pubbliche Amministrazioni, anche le società a capitale pubblico di proprietà di Comuni (c.d. società in house), in quanto, per consolidata giurisprudenza, “l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa”.


29/11/2024 08:38
Risposta
La lex specialis non ha delimitato la nozione di Pubblica Amministrazione, per la finalità di cui si tratta, ad una specifica norma di legge. Si ritiene pertanto che, guardando alla ratio sostanziale del requisito, ovvero assicurare un’esperienza analoga a quella richiesta dal Bando, si possa confermare quanto richiesto purchè, ovviamente, sussistano tutti i requisiti dell’in house providing.

20/11/2024 11:29
Quesito #6
Si chiede di specificare quale documento caricare nella sezione “Offerta Tecnica” della Busta Tecnica in Piattaforma.Si chiede di specificare quale documento caricare nella sezione “Offerta Tecnica (Criteri Discrezionali)” della Busta Tecnica in Piattaforma.Si chiede se l’allegato 9 “Scheda di Offerta Tecnica” sia da firmare digitalmente e da caricare nella sezione “Offerta Tecnica (Criteri Discrezionali)” in Piattaforma.Si chiede conferma che le indicazioni relative alle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione offerta siano da caricare nella sezione “Dichiarazione qualifiche professionali” della Busta Tecnica in Piattaforma e che quindi non concorrano al limite delle 50 facciate della Relazione Tecnica.Si chiede conferma che le copie delle certificazioni possedute dall’impresa concorrente con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante non concorrano al limite delle 50 facciate previste.Si chiede di specificare in quale sezione della Busta Tecnica caricare le copie delle certificazioni possedute dall’impresa concorrente con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante.
29/11/2024 08:39
Risposta
1. Si chiede di specificare quale documento caricare nella sezione “Offerta Tecnica” della Busta Tecnica in Piattaforma:
Caricare il modello generato da piattaforma.

2. Si chiede di specificare quale documento caricare nella sezione “Offerta Tecnica (Criteri Discrezionali)” della Busta Tecnica in Piattaforma:
Caricare il documento come da indicazioni fornite nell'Allegato 9 "Schema di offerta tecnica".

3. Si chiede se l’allegato 9 “Scheda di Offerta Tecnica” sia da firmare digitalmente e da caricare nella sezione “Offerta Tecnica (Criteri Discrezionali)” in Piattaforma:
Non si conferma, l'allegato 9 indica i parametri a cui attenersi.

4. Si chiede conferma che le indicazioni relative alle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione offerta siano da caricare nella sezione “Dichiarazione qualifiche professionali” della Busta Tecnica in Piattaforma e che quindi non concorrano al limite delle 50 facciate della Relazione Tecnica:
Le indicazioni relative alle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione offerta sono da caricare sia nella sezione “Dichiarazione qualifiche professionali” che nella sezione “Offerta Tecnica (Criteri Discrezionali)” in quanto concorre al limite delle 50 facciate.

5. Si chiede conferma che le copie delle certificazioni possedute dall’impresa concorrente con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante non concorrano al limite delle 50 facciate previste;
Le copie delle certificazioni possedute concorrono al limite delle 50 facciate.

6. Si chiede di specificare in quale sezione della Busta Tecnica caricare le copie delle certificazioni possedute dall’impresa concorrente con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante:
Da caricare in “Offerta Tecnica (Criteri Discrezionali)” in quanto concorre al limite delle 50 facciate.




21/11/2024 09:48
Quesito #7
pregasi vedere allegato


29/11/2024 12:04
Risposta
Quesito 7:
7.1: Su moltiplicatore: Si chiede cortese conferma che il moltiplicatore unico debba essere compreso tra 1 ed 1,13.
7.2: Su termini di pagamento: In riferimento ai termini di pagamento, si segnala che l’art. 4 d.lgs. n. 231/2002 così come modificato anche dal d.lgs. n. 192/2012 prescrive l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni e/o stazioni appaltanti di corrispondere entro trenta giorni dalla fattura gli importi relativi alle transazioni commerciali (compresi i servizi di somministrazione di lavoro) derivanti da contratti conclusi dopo il 1° gennaio 2013.
L’inderogabile normativa vigente prevede quindi quale termine di pagamento: “a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura”. In proposito, si evidenzia che anche prima dell’entrata in vigore della citata normativa sui termini di pagamento delle PP.AA., sia il Consiglio di Stato, sia l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture hanno avuto modo di sancire quanto segue: “Com’è noto, negli appalti pubblici i termini di pagamento devono necessariamente essere quelli standard (30 giorni dal ricevimento della fattura), previsti dall'articolo 4, comma 2 del D.lgs 231/2002, che si configura peraltro come norma imperativa, per cui eventuali clausole del bando che stabiliscano deroghe sono nulle (da ultimo in tal senso il Consiglio di Stato, Sez. V. sentenza n. 1728 del 21.3.2011: <<le amministrazioni pubbliche non possono concordare con gli appaltatori, in sede di stipulazione del contratto, accordi derogatori dei termini di pagamento e devono rispettare il quadro normativo di riferimento. Le scadenze vanno indicate nel bando senza possibilità di accordi derogatori. Le soluzioni pattizie per la definizione dei tempi di versamento dei corrispettivi delle prestazioni sono gestibili negli appalti tra privati (seppure nei limiti di non iniquità previsti dalla combinazione tra gli articoli 4 e 7 del Dlgs 231/2002), ma non in quelli pubblici, nei quali manca la fase precontrattuale>>)” (cfr., a titolo meramente esemplificativo, Audizione presso l’AVCP del
7.7.2011).
Parimenti, a livello europeo, il termine di pagamento di 30 giorni è imposto dall'art. 3, let. b), della Direttiva 35/2000/Ce. Per di più, l’Agenzia per il Personale corrisponde ai propri lavoratori somministrati la retribuzione con cadenza mensile.
Ciò considerato, si chiede di uniformare i termini di pagamento alla normativa vigente e di rendere le modalità di pagamento più consone alla tipologia del servizio de quo.
7.3: Sull’interruzione del Contratto.
Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/risoluzione della missione lavorativa, si chiede cortese conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al difuori delle ipotesi ivi indicate in detti articoli (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di ... rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
7.4: Su salute e sicurezza
Si chiede cortese conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.

Chiarimento 7:
7.1: No, non si conferma. Moltiplicatore compreso tra 1 e 1,3.

7.2: Si recepisce quanto indicato. La fatturazione sarà a 30 gg come previsto ex art. 4 d.lgs. n. 231/2002 così come modificato anche dal d.lgs. n. 192/2012

7.3 Si conferma

7.4: Si conferma


28/11/2024 10:51
Quesito #8
Spett.le Stazione appaltante,

in merito alla procedura in atto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1) Capitolato di gara e schema di accordo quadro. Art. 13. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.

2) Capitolato di gara art. 15 schema di accordo quadro art. 13. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove il committente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.

3) Capitolato di gara art. 18. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento.

4) Capitolato di gara art. 19 schema di accordo quadro art. 16. Si chiede di confermare che il foro potrà essere quello di Roma o Milano.

5) Schema di accordo quadro art. 9 punto 6. Si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007).

Ringraziando per la collaborazione

Cordiali saluti

Adecco Italia Spa








05/12/2024 17:14
Risposta
Chiarimento 1) Si conferma che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia.
Non si comprende il riferimento del quesito a "danni indiretti". Si conferma che l'irrogazione non avverrà in compensazione con quanto dovuto e che non eccederà il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.

Chiarimento 2) Il recesso è disciplinato all'art. 13 dell'Accordo Quadro e all'art. 15 del capitolato di gara ove sono specificate le relative conseguenze. La Stazione Appaltante, pertanto, non procederà ad alcuna rettifica.
La normativa richiamata, in quanto cogente, sarà ovviamente applicata agli accordi attuativi dell'Accordo Quadro.

Chiarimento 3) Si conferma che nel corso dello svolgimento del servizio aggiudicato entrambi gli Uffici ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento. Inoltre si precisa, con riguardo ai rapporti Agenzia somministrazione/Uffici Speciali il rapporto sarà di titolarità autonoma nei casi contemplati dall'art. 4 del Codice di Condotta per il settore delle APL ai sensi dell'art. 40 GDPR 679/2016.

Chiarimento 4) Non si conferma

Chiarimento 5) Si conferma indicazione come fornita dal quesito








28/11/2024 12:45
Quesito #9
Spett.le Amministrazione,
si chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti.
Distinti saluti.



03/12/2024 16:12
Risposta
1) In riferimento al criterio 4.2 Certificazioni "ISO 45001 “Sistemi di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro” si rappresenta a codesta amministrazione che si tratta di un criterio discriminatorio che, anche in ragione del peso di 3 punti che il suo possesso determinerebbe, risulta essere penalizzante anche in ragione della formula economica. Per tali ragioni si chiede di confermare che in luogo della certificazione richiesta possano essere presentati e considerati validi ai fini dell'attribuzione del punteggio anche processi di gestione aziendale in materia di salute e sicurezza.
Chiarimento 1) Il requisito non presenta alcun elemento discriminatorio. La Regola Generale vuole che si applichi il principio di equipollenza. Pertanto, l'eventuale documentazione prodotta in sostituzione dei vertificati, sarà oggetto di specifica valutazione.

2) Con riferimento alla richiesta di fornire copia della documentazione relativa al rapporto lavorativo con il lavoratore somministrato (a titolo esemplificativo e non esaustivo buste paga, contratto di lavoro), si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.
Chiarimento 2) Si conferma;

3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9 punto 6 della bozza di contratto (In ogni caso, l’Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente USRA/USRC in relazione a qualsivoglia danno cagionato dai Lavoratori somministrati, dai propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.) si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” ove per terzo si deve intendere qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo. Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.
Chiarimento 3) Si conferma

4) Con la presente si chiede di voler confermare se l’indicazione dell’aliquota INPS c/azienda utilizzata per la costruzione del “Costo orario complessivo” di cui all’All. 2a “progetto costo del lavoro” pari al 23,80% sia da considerarsi un refuso. Si ricorda, infatti. che le agenzie per il lavoro devono utilizzare una contribuzione INPS pari al 28,68% così come indicato nella Tabella 7.34 “Aliquote contributive” redatta da INPS e attualmente in vigore. Alla luce di quanto sopra richiamato ed in forza delle percentuali di assenteismo che, in qualità di operatore uscente, siamo ampiamente in grado di certificare e di seguito dettagliate, si chiede altresì che Codesto Spett.le Ente voglia indicare un moltiplicatore minimo al quale eventualmente potersi riferire al fine di salvaguardare non solo la reale competitività tra gli offerenti ma anche la copertura minima dei costi a cui tutte le agenzie dovrebbero attenersi.
Chiarimento 4) Come chiarito negli atti di gara (Vedi All. 2a, Costo del Lavoro) il calcolo del costo del lavoro posto a basse d'asta dalla Stazione Appaltante è meramente indicativo. All'agenzia aggiudicataria sarà corrisposta ogni voce dovuta nella misura normativamente stabilita. Nel formulare l'offerta economica, l'Operatore Economico si attiene ai calcoli di propria esclusiva convenienza e prendendo in considerazione ogni voce di costo spettante.



29/11/2024 09:47
Quesito #10
richiesta chiarimenti


03/12/2024 16:12
Risposta
1) In riferimento al criterio 4.2 Certificazioni "ISO 45001 “Sistemi di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro” si rappresenta a codesta amministrazione che si tratta di un criterio discriminatorio che, anche in ragione del peso di 3 punti che il suo possesso determinerebbe, risulta essere penalizzante anche in ragione della formula economica. Per tali ragioni si chiede di confermare che in luogo della certificazione richiesta possano essere presentati e considerati validi ai fini dell'attribuzione del punteggio anche processi di gestione aziendale in materia di salute e sicurezza.
Chiarimento 1) Il requisito non presente alcun elemento discriminatorio. La Regola generale vuole che si applichi il principio di equipollenza. Pertanto, l'eventuale documentazione prodotta in sostituzione dei certificati sarà oggetto di specifica vautazione.

2) Con riferimento alla richiesta di fornire copia della documentazione relativa al rapporto lavorativo con il lavoratore somministrato (a titolo esemplificativo e non esaustivo buste paga, contratto di lavoro), si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.
Chiarimento 2) Si conferma.

3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9 punto 6 della bozza di contratto (In ogni caso, l’Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente USRA/USRC in relazione a qualsivoglia danno cagionato dai Lavoratori somministrati, dai propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.) si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” ove per terzo si deve intendere qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo. Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.
Chiarimento 3) Si Conferma

4) Con la presente si chiede di voler confermare se l’indicazione dell’aliquota INPS c/azienda utilizzata per la costruzione del “Costo orario complessivo” di cui all’All. 2a “progetto costo del lavoro” pari al 23,80% sia da considerarsi un refuso. Si ricorda, infatti. che le agenzie per il lavoro devono utilizzare una contribuzione INPS pari al 28,68% così come indicato nella Tabella 7.34 “Aliquote contributive” redatta da INPS e attualmente in vigore. Alla luce di quanto sopra richiamato ed in forza delle percentuali di assenteismo che, in qualità di operatore uscente, siamo ampiamente in grado di certificare e di seguito dettagliate, si chiede altresì che Codesto Spett.le Ente voglia indicare un moltiplicatore minimo al quale eventualmente potersi riferire al fine di salvaguardare non solo la reale competitività tra gli offerenti ma anche la copertura minima dei costi a cui tutte le agenzie dovrebbero attenersi.
Chiarimento 4) Come chiarito negli atti di gara (All. 2a Costo del Lavoro) il calcolo del costo del lavoro posto a base d'asta dalla Stazione Appaltante è meramente indicativa. All'agenzia aggiudicataria sarà corrisposta ogni voce dovuta nella misura normativamente stabilita. Nel formulare l'offerta economica, l'Operatore economicosi attiene ai calcoli di propria esclusiva convenienza e prendendo in consderazione ogni voce di costo spettante.



29/11/2024 12:50
Quesito #11
In riferimento alla responsabilità dell’affidatario, tema disciplinato dall’art. 9.6 dello Schema di Accordo Quadro, si rappresenta che Nella somministrazione di lavoro, la normativa (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al Somministratore esclusivamente la responsabilità dei danni causati dal personale diretto, per cui si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e soprattutto si chiede cortese conferma che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori e sia contenuta nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa e comunque non oltre il limite di $ 5.000.000,00 in quanto il rapporto derivante dalla stipula del contratto deve intendersi quale obbligazione di mezzo e non di risultato.















05/12/2024 17:14
Risposta
Si conferma che verrà rispettato il disposto normativo previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e si conferma che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori ed è contenuta nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa e comunque non oltre il limite di $ 5.000.000,00.






29/11/2024 14:53
Quesito #12
Egr. Dott. Enrico Bianchi,
in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporLe i seguenti chiarimenti:

1. in riferimento all'allegato 2 Progetto costo del lavoro, si comunica che la percentuale del contributo inps risulta inferiore rispetto a quella applicata dalle agenzie per il lavoro, pertanto il costo del lavoro effettivamente da sostenere sarà più alto. In considerazione di quanto su esposto, si chiede di confermare che il moltiplicatore offerto, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori;

2. Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);

3. Si chiede conferma che in caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato richiesta dalla Stazione appaltante, salvo che essa non derivi dalla volontà di assunzione diretta da parte del Cliente, nel rispetto dei termini di comunicazione riferiti alla rescissione del rapporto che saranno riportati nel contratto, rimangono a carico della stazione appaltante i costi relativi alla chiusura del rapporto di lavoro riferiti a: ticket NASPI e fee di uscita per accesso all’art. 32 del ccnl delle Agenzie per il Lavoro (messa in disponibilità). Inoltre, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, ove intercorrano durante il rapporto di lavoro, periodi in cui il lavoratore somministrato non dovesse prestare attività lavorativa, ma dovesse rimanere in disponibilità alla stazione appaltante, dovendo comunque percepire l’indennità di disponibilità, così come previsto dall’art. 32 del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 07 aprile 2014 e s.m.i., sarà riconosciuta all’operatore economica l’indennità oraria prevista;

4. Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;

5. Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati;

6. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;

7. considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.;

8. Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza;

9. Si chiede cortesemente di riscontrare se venga valutato positivamente, la presenza di un temporary office su Pescara, oppure se venga valutato positivamente l'apertura di uno sportello / temporary office nella Provincia di L'Aquila in alternativa all’aperura / possesso di una sede operativa.

Restando in attesa di ricevere un gentile riscontro
Cordialmente salutiamo



03/12/2024 16:12
Risposta
Chiarimento 1) Come chiarito negli atti di gara (Vedi All. 2a, Costo del Lavoro) il calcolo del costo del lavoro posto a basse d'asta dalla Stazione Appaltante è meramente indicativo. All'agenzia aggiudicataria sarà corrisposta ogni voce dovuta nella misura normativamente stabilita. Nel formulare l'offerta economica, l'Operatore Economico si attiene ai calcoli di propria esclusiva convenienza e prendendo in considerazione ogni voce di costo spettante.

Chiarimento 2) Il margine dell'agenzia verrà applicato solo come voce di costo come calcolato dalla Stazione Appaltante. Ogni altra voce normativamente prevista sarà comunque corrisposta all'operatore economico.

Chiarimento 3) Nell'esecuzione del contratto sarà assunta dalla Stazione Appaltante ogni determinazione normativa prevista e corrisposto ogni costo previsto come onere del soggetto utilizzatore.

Chiarimento 4) Il margine dell'agenzia verrà applicato solo come voce di costo come calcolato dalla Stazione Appaltante. Ogni altra voce normativamente prevista sarà comunque corrisposta all'operatore economico.

Chiarimento 5) Si riportano i dati come forniti dall'Operatore economico uscente:
Dati 2022-2023 Ufficio Ricostruzione L'Aquila
Permessi conto Agenzia – 2,75%
Permessi conto Istituto – 0,32%
Malattia/Infortunio – carenza – 2,21% Malattia/Infortunio – integrazione - 2,38%
Ferie/ex festività godute – 11,55%
Festività – 4,77%
Dati 2022-2023 Ufficio Ricostruzione Cratere
Permessi conto Agenzia – 2,55%
Permessi conto Istituto – 0,27%
Malattia/Infortunio – carenza – 1,38%
Malattia/Infortunio – integrazione - 2,09%
Ferie/ex festività godute – 9,30%
Festività – 4,73%

Chiarimento 6) Il margine dell'agenzia verrà applicato solo come voce di costo come calcolato dalla Stazione Appaltante. Ogni altra voce normativamente prevista sarà comunque corrisposta all'operatore economico.

Chiarimento 7) Presumibilmente non vi saranno specifici costi da rimborsare.

Chiarimento 8) Si conferma la possibilità, ma si rammenta al contempo che la Commessa richiederà ampia disponibilità alla presenza presso le sedi degli Uffici Speciali.

Chiarimento 9) La sede di Pescara non è oggetto di valutazione. Per la sede dell'Aquila si rinvia a quanto indicato all. 2b, Capitolato Speciale, art. 13 al punto 10.

29/11/2024 15:15
Quesito #13
Buon giorno,
Con riferimento alla previsione di cui all'art. 15 comma 2 lettera b) dove previsto che "L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto", in considerazione del fatto che l'art. 45, comma 4 del d. lgs. 36/23 si riferisce agli incentivi alle funzioni tecniche e richiama espressamente le attività tecniche di cui all'ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1) e che le suddette funzioni non sono coerenti e conferenti con il servizio di somministrazione richiesto, si chiede di confermare che codesta stazione Appaltante intendesse richiamare l'art. 65, comma 3 del d. lgs. 36/23. Si chiede inoltre sul punto di chiarire se tra le persone fisiche incaricate di fornire la prestazione, debbano intendersi anche i dipendenti dell'operatore economico persona giuridica partecipante alla procedura di gara, ovvero solo soggetti persone fisiche terze rispetto all'operatore economico".
Si chiede la rettifica degli atti di gara
Cordiali saluti



03/12/2024 16:13
Risposta
Chiarimento 13: Si conferma. Per mero errore materiale si è riportato un riferimento normativo errato, l'art. 45 comma 4 del Dlgs 36/2023 anzichè l'art. 65 comma 3 dello stesso Codice.
Si conferma.


29/11/2024 15:45
Quesito #14
Si chiede conferma che l'impegno previsto all'art. 7 comma 3 alinea 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, possa essere soddisfatto avendo la disponibilità di un ufficio nel territorio della Provincia di L'Aquila.


03/12/2024 16:13
Risposta
Chiarimento 14: si conferma.

29/11/2024 17:14
Quesito #15
Si chiede cortese conferma che contrariamente a quanto indicato all’art 13 del disciplinare, gli operatori economici NON dovranno indicare in fase di gara le modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 9 del bando/disciplinare e NON dovranno impegnarsi ad assicurare, “in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 9 del presente bando.”



in caso contrario, si chiede di precisare le modalità con le quali gli operatori dovranno fornire tali dichiarazioni.



05/12/2024 15:41
Risposta
Chiarimento 15: Si conferma l'obbligo di rispettare l'art. 9 del disciplinare, senza produrre documentazione.
L'art. 13 del Disciplinare indica per completezza tutte le ipotesi di omissioni sanabili a mezzo di soccorso istruttorio. Tuttavia, il Disciplinare non prevede in nessun punto specifici obblighi assunzionali di una quota di occupazione giovanile e femminile che, pertanto, non sono richiesti.



29/11/2024 17:32
Quesito #16
Spett.le Ente

Si chiede conferma che le ore di festività nazionali civili e religiose ricadenti in corso di missione saranno rifatturabili alla stregua delle ore ordinarie

Si segnala che nei prospetti costi orari viene indicata una contribuzione Inps sottostimata, e quindi anche la base dei costi su cui applicare il moltiplicatore.

La contribuzione Inps per i contratti di somministrazione oggetto di gara è pari al 30,08% (28,68%+ 1,40%).

Cordiali saluti




03/12/2024 16:13
Risposta
Chiarimento 1) Il margine dell'agenzia verrà applicato solo come voci di costo come calcolato dall Stazione Appaltante. Ogni altra voce normativamente prevista sarà comunque corrisposta all'operatore economico.

Chiarimento 2) Come chiarito negli atti di gara (Vedi All. 2a, Costo del Lavoro) il calcolo del costo del lavoro posto a basse d'asta dalla Stazione Appaltante è meramente indicativo. All'agenzia aggiudicataria sarà corrisposta ogni voce dovuta nella misura normativamente stabilita. Nel formulare l'offerta economica, l'Operatore Economico si attiene ai calcoli di propria esclusiva convenienza e prendendo in considerazione ogni voce di costo spettante.


29/11/2024 18:06
Quesito #17
Spett.le Stazione Appaltante,
riportiamo i seguenti chiarimenti:
- in merito all'Allegato 2a di progetto emergono degli errori nel calcolo del costo orario complessivo del lavoro ed in particolare nell'aliquota del 23,80% dei contributi INPS c/azienda rispetto a quella corretta per i lavoratori in somministrazione pari a 28,68%. La necessità da parte della Stazione Appaltante di quantificare correttamente il costo del lavoro già in fase di elaborazione del bando di gara risponde ad una triplice esigenza: 1. salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministrati; 2.acquisire l’offerta realmente più vantaggiosa per l’Amministrazione; 3.consentire la corretta parificazione delle offerte presentate dalle Agenzie per il Lavoro. Inoltre, ai fini della corretta definizione del costo orario complessivo per i lavoratori in somministrazione, ai sensi dell'art. 30 del CCNL delle Agenzie per il Lavoro, si evidenzia che, ad esempio, i corretti valori orari per l’ora ordinaria dell'area degli operatori esperti sono: Minimo Salariale €10,17, IVC €0,39, Indennità comparto €0,25, Rateo 13^ €0,88, Rateo Ferie €1,08, Rateo Ex Festività €0,17 per un totale di €12,9388 alla quale applicare i Contributi INPS al 28,68% € 3,71, ASPI 1,40% €0,18, Premio INAIL 0,5% €0,06, Formatemp 4% €0,52, Ebitemp 0,20% €0,0259, Monetizzazione Sindacale 0,04% €0,0053 e Rateo TFR €0,88 per un totale costo di €18,32. Si chiede pertanto di rivedere tutti i costi orari complessivi dell'allegato 2a e di confermare che il moltiplicatore offerto sarà applicato al corretto costo del lavoro per i lavoratori in somministrazione.
- In caso di riscontro negativo al precedente chiarimento, considerato che all’art. 10 dell’allegato 2b capitolato speciale si evidenza che tutti i costi non ricompresi nel calcolo del costo orario sono rimborsati all’Agenzia senza applicazione del moltiplicatore, si chiede conferma che in fase di fornitura e fatturazione sarà applicato il moltiplicatore di gara ai costi orari dell’allegato 2a e la differenza sarà rimborsata senza margine.
Cordiali Saluti


03/12/2024 16:13
Risposta
Chiarimento 17: il costo orario stimato è stato calcolato dalla Stazione Appaltante al solo fine di fornire una base d'asta omogenea e non discriminatoria. Resta fermo che ogni voce di costo normativamente obbligatoria, sarà corrisposta nella sua esatta quantificazione.
Il moltiplicatore sarà applicato solo alle voci di costo stimate dalla Stazione Appaltante.

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